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Ufficio doganale.
FFS Cargo svolge per voi tutte le pratiche doganali relative all’esercizio ferroviario. Il nostro team di agenti doganali comprende collaboratori di grande esperienza.
Vi forniamo un’assistenza personalizzata e garantiamo un disbrigo delle pratiche rapido e corretto, per lo sdoganamento di container e treni blocco, così come carri isolati e camion.
Pratiche per importazione ed esportazione Svizzera.
Pratiche per importazione ed esportazione Italia.
Pratiche importazione ed esportazione per camion con o senza trasporto ferroviario.
Compilazione di NCTS (Modulo T1/T2) per trasporti combinati treno/camion.
Compilazione di NCTS (Modulo T1/T2) per trasporti con camion senza treno.
Controllo della radioattività per lo sdoganamento di importazioni dall’Italia.
Sdoganamento delle vostre merci in tutta la Svizzera in ogni posto di transito ferroviario di frontiera.
Contatti e orari di apertura delle agenzie doganali SBB Cargo.
Esportazione.
I documenti doganali per le spedizioni di esportazione in uscita dalla Svizzera trasportate da FFS Cargo devono essere inviati ai seguenti indirizzi e-mail a partire dal 19.04.2024.
Il mondo della dogana nel traffico ferroviario sta cambiando. Da maggio 2019 è necessario depositare una fideiussione anche per la procedura semplificata di transito ferroviario comune (PSTC). Diverse ferrovie che non hanno potuto o voluto attuare questa disposizione ora non offrono più trasporti internazionali con questa procedura.
Dal 2021-2024 i Paesi dell’UE sostituiranno man mano la PSTC con l’NCTS fase 5. Dal momento dell’introduzione dell’NCTS in un Paese, non sarà più possibile aprire una PSTC. Il transito e l'arrivo in vgVV sono ancora possibili in questi Paesi fino a quando tutti i Paesi non saranno passati alla fase 5 dell'NCTS. Il prerequisito è che l'impresa ferroviaria di questo Paese sia ammessa al vgVV.
Abolizione della procedura di transito comune semplificata (PTC semplificata).
Per il trasporto di una spedizione non tassata è necessaria una procedura di transito doganale. La procedura di transito permette alle autorità doganali di controllare che le merci lascino effettivamente il Paese di partenza o che siano dichiarate correttamente all’importazione del Paese di arrivo. Oltre alla procedura standard con documento T nel nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS), finora poteva essere applicata anche la procedura semplificata. In questo caso, la lettera di vettura CIM delle ferrovie era stata riconosciuta come procedura di transito doganale. Le autorità doganali dell’UE (DG TAXUD) non accettano però più la lettera di vettura CIM delle ferrovie e, con l’introduzione della fase 5 dell’NCTS, sarà abolita la procedura semplificata.
Ora sembra che alcuni Paesi non saranno pronti a passare alla fase 5 dell'NCTS entro la scadenza del 30.11.2023. La Commissione europea ha deciso che il VGVV potrà essere applicato fino a quando tutti i Paesi non saranno passati alla fase 5 dell'NCTS. Al massimo fino al 30.11.2025.
Partenza dalla Svizzera:
Se siete uno speditore autorizzato (AE), dovete consegnare un documento T in NCTS con la spedizione a partire dalla data di introduzione. Se non si è un CA o non si vuole fare l'NCTS da soli come CA, la creazione del documento T deve essere concordata nell'NCTS. A tal fine è necessaria una dichiarazione di impegno. Saremo lieti di prepararlo per voi.
Partenza da un Paese dell'UE:
Per le spedizioni dalla Germania alla Svizzera, SBB Cargo AG può occuparsi per voi della dichiarazione di esportazione e dell'apertura della procedura di spedizione NCTS. Per quanto riguarda le formalità doganali per le spedizioni da altri Paesi dell'UE, saremo lieti di aiutarvi a trovare soluzioni individuali, se necessario.
Un'alternativa per i trasporti dall'UE alla Svizzera sarebbe, dopo l’annuncio dell’esportazione tramite l’esportatore (d’abitudine il cliente della ferrovia) senza una procedura di transito, di viaggiare fino alla frontiera esterna dell'UE e di terminare solamente lì la procedura d’esportazione (all’uscita dall’UE). Tuttavia, ciò è sfavorevole nel trasporto ferroviario, in quanto la spedizione deve trovarsi nel deposito di frontiera durante l'orario di apertura doganale per la fine dell’esportazione, cosa che attualmente non avviene.
La cessazione delle esportazioni secondo CDU-IA 329 capoverso 7 è notevolmente più facile da elaborare. In base a ciò, l'esportazione può già essere terminata al punto di partenza o "in viaggio" (ad esempio in uno scalo di smistamento in Germania) se le merci sono state prese in consegna dalle ferrovie nell'ambito di un contratto di trasporto continuo per il trasporto dall’UE ("trattamento di uscita anticipata"). Sono esclusi i prodotti soggetti ad accisa.
Per questa procedura, tuttavia, è necessario tenere conto di alcune particolarità. Vi preghiamo di contattare l'impresa ferroviaria con cui avete stipulato il contratto di servizio.